Supponiamo che l’Amministrazione di una Chiesa locale abbia una lieve, lievissima anomalia…

Il tweet di don Marco è stato stimolante:

Nel rispondere ho volutamente chiamato in causa Hans Zollner e Rete L’ABUSO. La mia tesi è semplice.

Sia per esperienza personale sia per casi comprovati, in più luoghi si è potuto osservare come l’azione di alcuni sorveglianti (=vescovi) sia stata quella di proteggere i loro preti piuttosto che accertare la verità e proteggere le vittime. La conclusione a cui sono giunto è che sia incompatibile con il ministero di sorvegliante (=vescovo) aver svolto una funzione nella formazione dei preti che governa (in seminario, padre spirituale, rettore, vicerettore, assistente, confessore). Pertanto, se si vuol davvero giungere ad accertare la verità, il primo gesto dovrebbe essere di dichiarare tale incompatibilità e di destinare ad altri incarichi non di governo o di governo in ambiti diversi i sorveglianti che si sono occupati di formazione del clero.

Zollner ha commentato ritenendo pertinenti le osservazioni.

Frate Giovanni si è chiesto se si trattasse di una incompatibilità assoluta o limitata alla stessa Amministrazione (=Diocesi) dove si è svolto il ministero precedente.

Credo di poter dire che la questione sia delicata e andrebbe valutata caso per caso.

Il Rettore di un seminario regionale o interregionale divenuto sorvegliante (=vescovo) avrà tra i suoi ex alunni preti dispersi in numerose amministrazioni (=diocesi).

Non parliamo poi di un padre spirituale o di un confessore, che dovrebbero essere impediti per via del fatto che hanno (avuto) accesso al cosiddetto foro interno, cioè alle questioni più intime e confidenziali di un soggetto, legati così da un invincibile segreto professionale!

Ora supponiamo per un momento che l’Amministrazione di una Chiesa locale, cioè una Diocesi, presenti uno staff di questo tipo:

  • Sorvegliante Vicario Generale: già padre spirituale del seminario maggiore della medesima Amministrazione (=Diocesi)
  • Sorvegliante Ausiliare 1: già rettore di seminario in altra Amministrazione (=Diocesi) e confessore nella medesima
  • Sorvegliante Ausiliare 2: già assistente del seminario maggiore della medesima Amministrazione (=Diocesi)
  • Sorvegliante Ausiliare 3: già vice rettore del seminario maggiore della medesima Amministrazione (=Diocesi)
  • Sorvegliante Ausiliare 4: già assistente del seminario maggiore della medesima Amministrazione (=Diocesi)
  • Sorvegliante Ausiliare 5: già assistente del seminario maggiore della medesima Amministrazione (=Diocesi)
  • Sorvegliante Ausiliare 6: già vice rettore e poi rettore di seminario in altra Amministrazione (=Diocesi)
  • Sorvegliante Ausiliare 7: già assistente e poi vice rettore del seminario maggiore della medesima Amministrazione (=Diocesi)

I Sorveglianti 2, 3, 4, 5, 7  sono stati alunni o superiori del seminario maggiore nello stesso periodo in cui il Sorvegliante Vicario Generale ne era padre spirituale.

Solo io percepisco una lieve, lievissima anomalia?

Aggiungo. Ha senso, in una Amministrazione, deputare al suo governo coloro che hanno in qualche modo contribuito a formare diverse generazioni di preti entrati quindi al suo servizio? Non sarebbe questo processo la perpetuazione di un ambiente o stile seminaristico che poco ha a che vedere con il compimento maturo di persone che sanno confrontarsi da adulti nella quotidianità?