Imbarazzante disegno di legge di iniziativa popolare

Imbarazzante legge di iniziativa popolare per la repressione e la prevenzione dei reati commessi alla guida di un veicolo a motore

I. Introduzione e definizioni

Articolo 1.

1.  La presente legge intende tutelare il bene della vita quale diritto inviolabile dell’uomo secondo il dettato dell’articolo 2 della Costituzione Italiana, nonché il bene della salute secondo l’articolo 32 della Costituzione Italiana.

2. Con la presente legge, inoltre, si intendono tutelare le vittime di incidenti stradali assicurando ai superstiti ogni garanzia sociale secondo il dettato dell’articolo 38 della Costituzione Italiana.

Articolo 2.

1. Con la presente legge viene introdotta la nozione giuridica di “omicidio stradale”. Per “omicidio stradale” si intende la perdita della vita da parte di uno o più soggetti incolpevoli, sia a piedi che occupanti di altro veicolo qualsiasi, a seguito di un evento incidentale messo in atto da un soggetto alla guida di un veicolo a motore. Per “veicolo a motore” si intende sia un veicolo terrestre, sia un natante sia un aereomobile. Per “guida” si intende sia la guida personale e immediata del veicolo a motore, sia la guida telecomandata, via radio o attraverso altre modalità remote.

2. Per “strage stradale” si intende la perdita della vita da parte di più di due soggetti incolpevoli, sia a piedi che occupanti di altro veicolo, a seguito di un evento incidentale messo in atto da un soggetto alla guida di un veicolo a motore.

3. La presente legge definisce “tentato omicidio stradale” e “tentata strage stradale” quella fattispecie di reato per cui un soggetto, alla guida di un veicolo a motore, assume una serie di comportamenti che a seguito di un evento incidentale effettivamente occorso avrebbero potuto cagionare la morte di uno o più soggetti incolpevoli, sia a piedi che occupanti di altro veicolo, senza tuttavia aver effettivamente cagionato la perdita della vita ovvero avendo causato lesioni lievi, gravi o gravissime ovvero senza aver provocato danni personali di nessuna natura.

4. Si definisce “concorso in omicidio stradale”, “concorso in strage stradale”, “concorso in tentato omicidio stradale” e “concorso in tentata strage stradale” l’aggregazione di un soggetto con uno o più altri soggetti al fine di ideare, preparare e attuare i rispettivi reati previsti ai precedenti commi 1, 2, 3.

5. La presente legge ammette la fattispecie colposa dei reati di cui ai precedenti commi solo dimostrata la colpevole responsabilità delle vittime. Non è mai dimostrata la responsabilità delle vittime se l’autore del reato ricade nelle fattispecie del successivo art. 3, comma 2, comma 3, comma 4 e comma 5.

6. Ad esclusione di quanto previsto dal precedente comma 4. i reati di cui ai commi 1, 2, 3, 4 sono sempre dolosi.

7. La legge non ammette riti alternativi, abbreviato o patteggiamento, per i reati di cui al presente articolo.

II. L’omicidio stradale

Articolo 3.

1. Il reato di omicidio stradale viene giudicato dal tribunale in composizione monocratica con rito immediato non appena il pubblico ministero dichiara la conclusioni delle indagini, che comunque non possono superare il termine di mesi sei.

2. L’omicidio stradale è aggravato dalla guida sotto effetto di sostanze psicotrope, anche ad uso terapeutico, di stupefacenti o di sostanze alcoliche come definite dagli articoli 186-187 del Codice della Strada, nonché dalla guida in condizioni di alterazione della coscienza o di diminuzione dell’attenzione causate da stati d’animo temporanei (come agitazione, stress, rabbia, fretta, eccetera) e dall’uso di mezzi tecnologici (cellulare, computer, navigatore satellitare, eccetera). Inoltre l’omicidio stradale è aggravato dalla fattispecie di “concorso” prevista dall’art. 2, comma 4.

3. L’omicidio stradale è aggravato dall’età del conducente del veicolo a motore colpevole del reato, se l’età è inferiore a 25 anni e superiore a 65.

4. L’omicidio stradale è aggravato laddove ricorra anche uno solo dei seguenti casi:

  • coinvolgimento di più di un pedone o di più di un veicolo;
  • interruzione di pubblico servizio;
  • blocco del traffico per una durata superiore a 59 minuti primi su strada ad alto scorrimento o su autostrada;
  • blocco del traffico su qualsiasi strada per una durata superiore a 59 minuti primi con isolamento di uno o più centri abitati;
  • tentativo, anche non andato a buon fine, di nascondere, occultare, modificare le prove dell’avvenuto incidente;
  • guida con patente non regolare (scaduta, sospesa, ritirata, falsificata, eccetera), ovvero su veicolo non revisionato a norma di legge;
  • guida senza utilizzo delle prescritte misure di sicurezza (cinture di sicurezza, casco, eccetera);
  • guida con assicurazione non regolare (scaduta, non rinnovata, falsa, eccetera);
  • guida in abitacolo chiuso, all’ascolto di musica ad alto volume (che cioè si avverta distintamente all’esterno dell’abitacolo stesso pur chiuso), ovvero con auricolari;
  • mancato rispetto della segnaletica stradale;
  • guida di veicolo con un rapporto potenza/tara superiore ai 55 KW per tonnellata e comunque con una potenza massima superiore ai 70 KW.

5. L’omicidio stradale è aggravato dall’omissione di soccorso delle vittime e dalla violazione di una qualsiasi delle fattispecie previste dalle Norme di Comportamento del Codice della Strada, Titolo V, così come dalla recidiva del reato.

7. Le aggravanti dei commi precedenti si cumulano tra loro ai fini del computo della pena.

8. Sono sospese tutte le attenuanti nel caso ricorra anche una sola aggravante, ovvero in caso di recidiva del colpevole così come nel caso il colpevole non sia incensurato.

9. L’arresto e la detenzione in carcere dell’imputato di omicidio stradale sono obbligatori nel caso ricorra anche una sola delle aggravanti. Il Pubblico Ministero può opporsi alla denuncia a piede libero, alla remissione in libertà o a misure detentive alternative in tutti gli altri casi. Qualora il Pubblico Ministero si opponga la detenzione in carcere non è opzionale.

Articolo 4.

1. L’omicidio stradale è punito con il minimo di anni 30 di reclusione.

2. Le aggravanti di cui all’art.3 comma 2 costituiscono aumento della pena a seconda della gravità della fattispecie, fino espressamente all’ergastolo nel caso in cui:

  • il colpevole sia consumatore abituale di sostanze psicotrope (anche per motivi terapeutici), stupefacenti e alcoliche, ovvero
  • la quantità di alcol nel sangue sia superiore al limite consentito da 3 volte in su, ovvero
  • l’assunzione delle sostanze stupefacenti sia avvenuta mescolando principi attivi diversi tra loro, ovvero
  • il reato sia stato consumato in concorso con altri.

3. Le aggravanti di cui all’art. 3 comma 4 e comma 5 sono punite con un minimo di un mese di reclusione ciascuna, fino ad un massimo di 5 anni ciascuna, a seconda della gravità.

Articolo 5.

1. Chi è condannato per omicidio stradale viene privato in perpetuo dei diritti civili, attivi e passivi, e della curatela.

2. Su richiesta del coniuge il giudice può dichiarare lo scioglimento del matrimonio in deroga a qualsiasi altra legge, con addebito di colpa al reo di omicidio stradale, laddove ricorra una sola delle aggravanti di cui all’art. 3 comma 2.

3. Il giudice, in relazione alla gravità del reato e al numero delle aggravanti, può determinare la perdita della potestà genitoriale del reo di omicidio stradale.

4. Se il reo è dipendente pubblico, perde immediatamente ogni beneficio e viene licenziato in tronco. Eventuali cifre da liquidare vengono trattenute in acconto delle somme riconosciute come risarcimento del danno.

5. La sentenza di colpevolezza con l’aggravante di cui all’art. 3 comma 2 non è appellabile. Tutte le sentenze per il reato di omicidio stradale sono immediatamente esecutive.

Articolo 6.

1. Hanno titolo a richiedere il risarcimento dei danni, biologici, materiali, morali ed esistenziali, costituendosi parti civili ovvero ricorrendo al giudice civile:

  • le vittime, i loro eredi, i discendenti e gli ascendenti fino al 2° grado di parentela, i collaterali e gli affiliati;
  • lo Stato italiano;
  • il Comune sul cui territorio è avvenuto il sinistro;
  • il datore di lavoro del reo, in quanto obbligato dalla presente legge art.18 comma 2;
  • le Associazioni dei cittadini che nel loro Statuto prevedano espressamente di tutelare la vita e la salute delle vittime di incidenti stradali, nonché impegnino non meno del 10% del loro bilancio ad azioni di educazione e prevenzione degli incidenti stradali; in questo caso il riconoscimento del danno non potrà essere inferiore alla somma effettivamente spesa per le azioni di educazione e prevenzione, così come certificata dall’ultimo bilancio approvato a norma dello Statuto.

È fatto obbligo allo Stato Italiano di costituirsi parte civile attraverso l’Avvocatura dello Stato e di richiedere il risarcimento completo per i danni patrimoniali subiti a causa dell’evento incidentale, sia alle infrastrutture pubbliche, sia per l’impiego del personale giudiziario e tecnico, sia per ogni altra spesa sostenuta o prevista in occasione della carcerazione del reo e degli indennizzi di cui ai successivi artt. 18 e 19.

2. La responsabilità civile del reato di omicidio stradale ricade in solido, fino alla completa estinzione delle somme stabilite dal giudice, sui soggetti stabiliti dalla legge ed elencati in ordine seguente che rispondono con i loro beni privati e societari:

  • il reo con sentenza passata in giudicato;
  • il proprietario del veicolo a motore;
  • gli altri occupanti del veicolo a motore causa dell’evento incidentale, se non riescono a dimostrare di essersi fattivamente adoperati per evitare l’incidente o per ridurne gli effetti;
  • la Compagnia Assicuratrice del veicolo a motore, per la quota effettivamente assicurata;
  • la Casa costruttrice del veicolo a motore, ovvero le Officine meccaniche che per ragioni di lavoro abbiano avuto in cura il veicolo a motore, qualora non abbiano adempiuto alle prescrizioni di cui al successivo art. 14:
  • la Compagnia Assicuratrice del veicolo a motore, qualora non abbia adempiuto alle prescrizioni di cui al successivo art. 14;
  • il Presidente della Provincia, qualora non abbia adempiuto alle prescrizioni di cui al successivo art. 15;
  • qualora il reo sia cittadino straniero, la Rappresentanza della Nazione di appartenenza, ovvero la Società, ancorché privata, di cui il reo è dipendente, ovvero ogni altra Associazione internazionale alla quale il reo fosse per qualsiasi ragione affiliato o socio;
  • i Dirigenti e gli Impiegati della Pubblica Amministrazione dei quali sia provata anche la semplice negligenza nell’aver concesso l’autorizzazione alla guida al reo o non aver vigilato a sufficienza o aver trascurato di segnalare alle Competenti Autorità ogni elemento sospetto relativo alla concessione di guida o alla conformità e alla manutenzione del veicolo a motore.

3. Il giudice ha l’obbligo di procedere a sequestro e confisca dei beni contestualmente al pronunciamento della sentenza.

 III. Strage stradale

Articolo 7.

1. Il reato di strage stradale viene giudicato dal tribunale in composizione collegiale con rito immediato non appena il pubblico ministero dichiara la conclusioni delle indagini, che comunque non possono superare il termine di mesi sei.

2. Le aggravanti del reato di strage stradale sono le stesse previste per il reato di omicidio stradale all’art. 3, comma 2, comma 3, comma 4 e comma 5 e si cumulano al fine del computo della pena. Sono sospese comunque tutte le attenuanti e i benefici di legge.

3. L’arresto e la detenzione in carcere dell’imputato di strage stradale sono obbligatori.

Articolo 8.

1. Il reato di strage stradale è punito con l’ergastolo.

3. Le aggravanti di cui all’art. 3 dal comma 2 al comma 5 sono punite con un minimo di un anno di isolamento diurno ciascuna, fino ad un massimo di 5 anni di isolamento diurno ciascuna, a seconda della gravità.

Articolo 9.

1. Chi è condannato per il reato di strage stradale viene privato in perpetuo dei diritti civili, attivi e passivi, e della curatela.

2. Su richiesta del coniuge il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio in deroga a qualsiasi altra legge, con addebito di colpa al reo di strage stradale.

3. Il giudice, in relazione alla gravità del reato e al numero delle aggravanti, può determinare la perdita della potestà genitoriale del reo di strage stradale.

4. Se il reo è dipendente pubblico, perde immediatamente ogni beneficio e viene licenziato in tronco. Eventuali cifre da liquidare vengono trattenute in acconto delle somme riconosciute come risarcimento del danno.

5. La sentenza di colpevolezza con l’aggravante di cui all’art. 3 comma 2 non è appellabile. Tutte le sentenze per il reato di strage stradale sono immediatamente esecutive.

Articolo 10.

1. Si applica al reato di strage stradale quanto previsto per il reato di omicidio stradale al precedente articolo 6.

IV. Tentato omicidio stradale e tentata strage stradale

Articolo 11.

1. Commette il reato di tentato omicidio stradale chiunque adotti anche uno solo dei comportamenti che costituiscono aggravante del reato di omicidio stradale, previsti dall’art. 3, commi 2, 3, 4, 5 ed in seguito a tali comportamenti si verifichi un evento incidentale, senza feriti o con più feriti in modo lieve o con al massimo un ferito grave.

2. Si applicano al reato di tentato omicidio stradale le pene previste per l’omicidio stradale decurtate di un terzo, ivi comprese le aggravanti, che si cumulano ai fini del computo della pena

3. Sono sospese tutte le attenuanti nel caso ricorra anche una sola aggravante, ovvero in caso di recidiva del colpevole così come nel caso il colpevole non sia incensurato.

4. L’arresto e la detenzione in carcere dell’imputato di tentato omicidio stradale sono obbligatori nel caso ricorra anche una sola delle aggravanti. Il Pubblico Ministero può opporsi alla denuncia a piede libero, alla remissione in libertà o a misure detentive alternative in tutti gli altri casi. Qualora il Pubblico Ministero si opponga la detenzione in carcere non è opzionale.

4. Chi è condannato per il reato di tentato omicidio stradale viene privato dei diritti civili, attivi e passivi, e della curatela per l’intera durata della pena.

3. Il giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, determina la perdita della potestà genitoriale del reo di tentato omicidio stradale.

4. Se il reo è dipendente pubblico, perde immediatamente ogni beneficio e viene licenziato in tronco. Eventuali cifre da liquidare vengono trattenute in acconto delle somme riconosciute come risarcimento del danno.

5. La sentenza di colpevolezza con l’aggravante di cui all’art. 3 comma 2 non è appellabile. Tutte le sentenze per il reato di tentato omicidio stradale sono immediatamente esecutive.

6. Si applica al reato di tentato omicidio stradale quanto previsto per il reato di omicidio stradale al precedente articolo 6.

Articolo 12.

1. Commette il reato di tentata strage stradale chiunque adotti anche uno solo dei comportamenti che costituiscono aggravante del reato di omicidio stradale, previsti dall’art. 3, commi 2, 3, 4, 5 ed in seguito a tali comportamenti si verifichi un evento incidentale, con un minimo di due feriti, di cui almeno uno in modo grave.

2. Si applica al reato di tentata strage stradale la pena minima di 30 anni di carcere. Le aggravanti, che si cumulano ai fini del computo della pena, sono quelle previste per il reato di strage stradale decurtate di un terzo.

3. Sono sospese tutte le attenuanti nel caso ricorra anche una sola aggravante, ovvero in caso di recidiva del colpevole così come nel caso il colpevole non sia incensurato.

4. L’arresto e la detenzione in carcere dell’imputato di tentata strage stradale sono obbligatori nel caso ricorra anche una sola delle aggravanti. Il Pubblico Ministero può opporsi alla denuncia a piede libero, alla remissione in libertà o a misure detentive alternative in tutti gli altri casi. Qualora il Pubblico Ministero si opponga la detenzione in carcere non è opzionale.

4. Chi è condannato per il reato di tentata strage stradale viene privato dei diritti civili, attivi e passivi, e della curatela per l’intera durata della pena.

3. Il giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, determina la perdita della potestà genitoriale del reo di tentata strage stradale.

4. Se il reo è dipendente pubblico, perde immediatamente ogni beneficio e viene licenziato in tronco. Eventuali cifre da liquidare vengono trattenute in acconto delle somme riconosciute come risarcimento del danno.

5. La sentenza di colpevolezza con l’aggravante di cui all’art. 3 comma 2 non è appellabile. Tutte le sentenze per il reato di tentata strage stradale sono immediatamente esecutive.

6. Si applica al reato di tentata strage stradale quanto previsto per il reato di strage stradale al precedente articolo 10.

V. Concorso nei reati

Articolo 13.

1. Chi è riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 2 comma 4 è condannato alla stessa pena del soggetto che alla guida del veicolo a motore ha commesso materialmente il reato, fatte salve le aggravanti non applicabili.

2. Si considera colpevole del medesimo reato in concorso ogni soggetto presente sul veicolo a motore che causa l’incidente per il solo fatto di esservi presente, a meno che non riesca a dimostrare di essersi fattivamente adoperato per evitare l’incidente medesimo o per ridurne gli effetti. Al colpevole di cui al presente comma vengono applicate pene adeguatamente ridotte fino ad un massimo di due terzi di riduzione, in relazione alla responsabilità soggettiva.

VI. Prevenzione

Articolo 14.

1. Al fine di prevenire l’utilizzo di veicoli a motre da parte di soggetti non in regola con la patente di guida, con decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture vengono omologati entro il 30 giugno 2015:

  • la patente elettronica la quale, mediante microchip o banda magnetica o altro sistema, possa essere riconosciuta dal dispositivo installato a bordo del veicolo a motore e scambiare dati con esso;
  • il dispositivo da installare a bordo di ogni veicolo a motore in grado di leggere i dati della patente elettronica, di collegarsi al centro di elaborazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastutture e di autenticare il conducente per consentirgli la guida del veicolo a motore; la caratteristica principale di tale dispositivo sarà quella di ricevere l’autorizzazione del centro di elaborazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastutture al fine di consentire l’accensione e la guida del veicolo.

2. È compito di ogni Casa costruttrice di veicoli a motore richiedere l’omologazione dei dispostitivi da installare a bordo dei medesimi veicoli come da comma precedente; ogni veicolo di nuova immatricolazione dovrà essere dotato di detto dispositivo a far data dal 1° gennaio 2016. I veicoli immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 2016 dovranno essere dotati del sistema completo entro il 30 giugno 2016, pena la confisca del veicolo.

3. Le Case costruttrici, le Società di Assicurazione e le Officine di riparazione che avessero riscontrato un veicolo a motore non a norma hanno l’obbligo di segnalarlo alle competenti Autorità.

4. Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, con proprio decreto stabilisce le modalità di certificazione di idoneità e di conformità di veicoli a motori, di dispositivi lettori di patente elettronica, nonché della patente elettronica stessa.

Articolo 15.

1. È compito del Presidente della Provincia assicurarsi della conformità di ogni veicolo a motore, terrestre, natante o aeromobile, ai requisiti previsti dalla presente legge e dai decreti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

2. Ai Presidenti di Provincia è consentito consorziarsi anche a livello regionale o sovraregionale al fine di semplificare e razionalizzare le operazioni di controllo di conformità

3. Il Presidente di Provincia è responsabile in sede penale, civile e amministrativa di quanto espressamente richiesto dalla presente legge.

Articolo 16.

1. L’ingresso, il transito e la sosta sul territorio nazionale di veicoli a motore immatricolati all’estero e non pienamente conformi alla presente legge sono consentiti solo a condizione che rispettino le norme stabilite dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture con apposito decreto.

2. Nella fattispecie il decreto conterrà norme e sanzioni che rispecchino i seguenti divieti:

  • è vietata in Italia la compravendita, la cessione e la donazione di veicoli a motore immatricolati all’estero e non conformi alla legge;
  • è vietato ai cittadini italiani di porsi alla guida di un veicolo immatricolato all’estero e non conforme alla legge italiana;
  • è vietato in modo assoluto l’ingresso, il transito e la sosta sul territorio nazionale di veicoli a motori immatricolati nei Paesi esteri dichiarati in apposita tabella;
  • è vietata la guida di un veicolo a motore immatricolato all’estero e non conforme alla legge ai soggetti indicati in apposita tabella;
  • è vietata la guida di un veicolo a motore immatricolato all’estero e non conforme alla legge in alcune zone geografiche del territorio nazionale.

3. Le sanzioni possono giungere fino alla confisca del veicolo a motore e alla sua distruzione.

VII. Vittime della strada

Articolo 17.

1. Lo Stato Italiano riconosce la condizione di improvviso disagio, materiale, morale e psicologico, nel quale si vengono a trovare le vittime degli incidenti stradali e le loro famiglie. Per tale ragione la legge vuole tutelare i loro interessi.

Articolo 18.

1. Al coniuge superstite della vittima di omicidio stradale o di strage stradale e ai suoi figli viene riconosciuto un’indennizzo sotto forma di vitalizio da determinare in modo che il tenore della vita familiare sia compatibile con quello anteriore alla morte del coniuge. È competenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze determinare con proprio decreto l’ammontare del vitalizio, dopo attenta valutazione caso per caso.

2. Il coniuge superstite, se occupato, ha diritto ad un anno di aspettativa retribuita a far data dalla morte del coniuge. Lo Stato si fa carico del versamento dei contributi lavorativi. Il datore di lavoro può rivalersi sul reo. Qualora il coniuge superstite non fosse occupato, ha diritto a rientrare nelle quote speciali per le assunzioni nel pubblico impiego.

Articolo 19.

1. La vittima di tentato omicidio stradale o di tentata strage stradale in cerca di occupazione che abbia riportato un’inabilità al lavoro maggiore del 50% rientra di diritto nelle quote speciali per le assunzioni nel pubblico impiego.

2. La vittima di tentato omicidio stradale o di tentata strage stradale che abbia riportato un’inabilità al lavoro maggiore del 50%, se già occupata ha diritto ad una proporzionata riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio. Lo Stato si fa carico della perdita di produttività versando pari quota di contributi lavorativi.

3. La vittima di tentato omicidio stradale o di tentata strage stradale che abbia riportato un’inabilità al lavoro compresa tra il 20% e il 50% può sottoporsi a visita medica superiore per l’assegnazione di una pensione di invalidità.

VIII. Copertura finanziaria

Articolo 20.

1. La spesa generata dalla presente legge è coperta da un prelievo a carico delle Province proporzionato al numero di veicoli a motore immatricolati, da detrarre dalla voce di bilancio relativa alla tassa di possesso in relazione a quanto previsto nel bilancio preventivo dello Stato; nonché da un prelievo del 5% sul gettito originato dalle entrate per il pagamento delle contravvenzioni relative a infrazioni automobilistiche, navali e aeree, a carico delle relative Amministrazioni.

2. All’indennizzo di cui all’art. 18 comma 1 concorrono quanto previsto dall’art. 6 comma 1 e quanto previsto dall’art. 20 comma 1 della presente legge.

3. La spesa di cui all’art. 18 comma 2 viene sostenuta da quanto previsto dall’art. 6 comma 1 della presente legge.

4. La spesa di cui all’art. 19 comma 2 viene sostenuta da quanto previsto dall’art. 20 comma 1 della presente legge.

5. La spesa di cui all’art. 19 comma 3 viene sostenuta da quanto previsto dall’art. 20 comma 1 della presente legge.